Art. 27.

      1. Le confessioni religiose organizzate secondo propri statuti non contrastanti con l'ordinamento giuridico italiano, le quali chiedono che i loro rapporti con lo Stato siano regolati per legge sulla base di intese ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione,

 

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presentano la relativa istanza, unitamente alla documentazione e agli elementi di cui all'articolo 18 della presente legge, al Presidente del Consiglio dei ministri.